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Danni da calamità naturali o avversità atmosferiche

Danni da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nei territori della Regione Molise - 30 marzo - 4 aprile 2026 – Modalità e procedure per l’attivazione degli interventi compensativi

Categorie:
Comune
Argomenti:
Protezione civile

Data :

14 aprile 2026

Danni da calamità naturali o avversità atmosferiche
Municipium

Descrizione

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

COORDINAMENTO AREA SECONDA 

In riferimento alle avversità atmosferiche in oggetto, che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel periodo tra il 30 marzo e il 4 aprile 2026, si rappresenta quanto segue.

Ai fini dell’accertamento dei danni nei territori interessati, ai sensi della normativa in oggetto, le imprese agricole, per il tramite dei Comuni, sono tenuti a presentare segnalazione mediante l’utilizzo della modulistica ufficiale disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise al seguente indirizzo: www.regione.molise.it, sezione Agricoltura (modulistica approvata con Determinazione dirigenziale n. 2061 del 10.04.2026).

Per tutti gli ulteriori aspetti procedimentali, si fa integrale rinvio a quanto precisato nella DGR 10 giugno 2022, n. 167, significando, a fini riepilogativi, quanto segue.

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, singole o associate, attive nella produzione primaria, che:

a) risultano iscritte presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese con codice ATECO di attività agricola e in possesso di Partita IVA;

b) ricadono nelle zone di cui all’art. 6 del decreto in oggetto, ed hanno subito danni a causa dell’evento superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

c) sono regolarmente iscritte nella relativa gestione previdenziale e assicurativa e in regola con il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

d) sono iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (DPR n. 503/1999) e titolari di fascicolo aziendale validato;

e) rientrano nella categoria delle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; 

f) non sono “imprese in difficoltà”, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, a meno che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall’avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale;

g) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’art. 1, par. 5, Reg. (UE) n. 702/2014;

h) hanno la disponibilità nel fascicolo aziendale dei terreni in cui ricadono le produzioni e/o le strutture danneggiate.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), e h) devono essere posseduti precedentemente all’evento calamitoso.

In caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso di aziende apistiche, il calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche).

Per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola i beneficiari sono i Comuni, le Unioni dei Comuni, i Consorzi di Bonifica e i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti.

Tali interventi non costituiscono aiuti di Stato, come riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C (2005)1622 fin, del 07 giugno 2005.

I soggetti interessati (privati ed enti), pertanto, segnalano a mezzo PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it i danni subiti a seguito dell’ evento calamitoso entro 15 giorni dalla cessazione dell’evento stesso, e comunque in tempo utile al fine di consentire la definizione dell’istruttoria entro i termini perentori previsti dal decreto in oggetto (60 giorni dalla cessazione dell’evento, prorogabile di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale).

In particolare, le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni, strutture aziendali e impianti produttivi (non ammissibili alla copertura assicurativa o mutualistica agevolata o, in presenza di apposita previsione legislativa, non assicurate ancorché assicurabili), superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, trasmettono le segnalazioni entro il suddetto termine per il tramite del Comune nel cui territorio si sono verificati i danni, utilizzando il modello disponibile di cui sopra.

I Comuni interessati trasmettono a corredo delle segnalazioni delle imprese agricole una relazione tecnico-estimativa redatta dal proprio ufficio tecnico da cui si evinca:

• per i danni alle produzioni: la natura del danno, il tipo di evento calamitoso, la/e data/e in cui si è verificato, i fogli catastali e le località interessati, le produzioni agricole danneggiate;

• per i danni ai fabbricati rurali e/o strutture aziendali in generale: la natura del danno, il tipo di evento calamitoso, la/e data/e in cui si è verificato e il presunto onere per i lavori di ripristino.

• deliberazione dell’ente, adottata in data precedente all’evento atmosferico, di classificazione delle opere ricadenti nella circoscrizione amministrativa;

• relazione tecnico-amministrativa ed estimativa dalla quale risulti la natura dei danni; il nesso di casualità diretto tra l’evento calamitoso e i danni; il presunto onere per i lavori di ripristino; 

cartografia recente in scala 1:5.000 con l’indicazione dell’opera danneggiata;

 

• dichiarazione del Sindaco o altro organo amministrativo dal quale risulti a quanto risale l’ultima manutenzione ordinaria ed il relativo importo.

Per quanto riguarda le infrastrutture agricole (strade interpoderali con tassativa esclusione delle strade classificate vicinali e comunali, acquedotti rurali, reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende, opere pubbliche di bonifica, ecc.), gli enti gestori delle opere segnalano i danni particolarmente gravi che ne hanno compromesso la transitabilità e/o funzionalità, nonostante la regolarità e sistematicità delle manutenzioni, sia a carattere ordinario che straordinario (sono esclusi tutti i danni risolvibili con i dovuti interventi di manutenzione a carico dell’Amministrazione e/o Ente che ne ha assunto l’onere).

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, non permettendo i necessari accertamenti e la definizione dell’istruttoria dal parte dello scrivente Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle Imprese - Sostegno al Reddito e Condizionalità (di seguito “Servizio competente”) entro il termine perentorio previsto dal decreto, costituisce motivo di archiviazione della segnalazione senza ulteriori comunicazioni. La segnalazione dei danni costituisce presupposto essenziale per l’accesso ai benefici.

Il medesimo Servizio, a seguito delle segnalazioni pervenute, effettuerà i necessari accertamenti avvalendosi degli Uffici operativi territoriali e della collaborazione del Servizio fitosanitario e dell’ARSARP, i quali entro i successivi 45 giorni dalla cessazione dell’evento e comunque in tempo utile per poter deliberare la richiesta di declaratoria, rilevata l’esistenza o meno dei presupposti per la delimitazione, trasmetteranno una dettagliata relazione corredata, in caso di esito favorevole, dei modelli MIPAAF- SIAN e della documentazione di rito.

Ricevute le relazioni degli uffici incaricati da cui risulti la sussistenza delle condizioni per chiedere la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento, lo struttura regionale predisporrà la relativa proposta di deliberazione, con individuazione dei territori colpiti, da sottoporre alla Giunta regionale.

La delibera della Giunta regionale concernente la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento verrà trasmessa dalla scrivente struttura, insieme alla prevista documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che, previo accertamento degli effetti dell’evento calamitoso, dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento stesso, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.

Si evidenzia, inoltre, che, in base al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, approvato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 690710 del 22/12/2025, l’avversità atmosferica” eccesso di pioggia” rientra tra quelle assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica per le produzioni vegetali (Allegato 1.2.2.1 – avversità di frequenza).

A tal riguardo, il D.lgs. n. 102/2004 – recante “Interventi a sostegno delle imprese agricole” all’art. 1 stabilisce che il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) è finalizzato principalmente alla promozione di interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da calamità naturali o eventi eccezionali. Il Fondo prevede, oltre alle misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati (art. 1, comma 3, lett. A), la possibilità di attivare interventi compensativi esclusivamente per danni a produzioni, strutture e impianti non inclusi nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (art. 1, comma 3, lett. B).

Si precisa, ancora, che gli eventi alluvionali derivanti da esondazioni di fiumi e torrenti, sono classificati dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 come avversità catastrofali (Allegato 1.2.1 – Avversità catastrofali – Siccità, alluvione, gelo e brina). In tali casi, le imprese agricole possono accedere ai contributi del Fondo AgriCat presentando la denuncia di danno tramite il portale www.fondoagricat.it, 

attivo nell’ambito del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN). Il Fondo mutualistico nazionale AgriCat garantisce una copertura di base per i rischi catastrofali meteoclimatici ed è previsto con adesione automatica per tutte le aziende beneficiarie dei pagamenti diretti della PAC. Esso rappresenta uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04), finalizzato all’erogazione di indennità in favore degli agricoltori che abbiano subito danni alle coltivazioni a seguito di eventi catastrofali quali alluvione, gelo brina, e siccità.

Tanto si rappresenta, ai fini della massima diffusione, a valere anche quale riscontro relativo alle segnalazioni di danni ad oggi pervenute. 

IL COORDINATORE D’AREA

Autorità di Gestione PSR 2014/2022

Autorità di Gestione CSR 2023/2027 

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 17:36

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