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ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 10/04/2026

ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 10/04/2026 - CHIUSURA TRATTO STRADALE COMUNALE GROTTE IN AGRO DI SALCITO (DALLA SS. 650 ALLA S.P. 15 DIR. A) 

Categorie:
Comune
Argomenti:
Protezione civile

Data :

11 aprile 2026

ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 10/04/2026
Municipium

Descrizione

DISCIPLINA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO PARI/SUPERIORE A 35 QUINTALI, CON RIFERIMENTO AL TRATTO STRADALE COMUNALE GROTTE IN AGRO DI SALCITO (DALLA SS. 650 ALLA S.P. 15 DIR. A) 

IL SINDACO

 PREMESSO che:

-       il territorio comunale di Salcito è stato colpito recentemente da un evento meteorologico/idrogeologico dovute alle forti precipitazioni piovese, ai fenomeni nevosi che hanno creato come successo per l’intero territorio della Regione Molise situazioni di pericolo per gli utenti, per i mezzi e per il regolare svolgimento del traffico sulla strada in oggetto;

-       a causa della morfologia del territorio, in alcuni tratti viari del comune di Salcito è necessario adottare provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ed in particolare sulla rete viaria comunale che attraversa la strada che va dalla S.S. 650 – Fondo Valle del Trigno al centro abitato di Salcito (innesto con S.P. 15 dir. A), considerando prioritariamente le condizioni plano-altimetriche dei singoli tratti ed il carico di traffico locale;

 

CONSIDERATO che detti fenomeni atmosferici, in relazione alle specifiche peculiarità della strada comunale Grotte in agro di Salcito (pendenza, serie di curve, tratti esposti a smottamenti, ecc.), possono determinare situazioni di pericolo per i mezzi pesanti superiore ai 35 quintali;

PRESO ATTO che il Comune di Salcito, in tali situazioni, non è in grado di garantire interventi immediati e preventivi per scongiurare pericoli ai veicoli ed alle persone in quanto non dispone di mezzi e uomini da dedicare per le circostanze;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il transito in sicurezza dei veicoli sul territorio del comune di Salcito;

VALUTATE le condizioni strutturali nonché la conformazione plano altimetrica della rete viaria innanzi citata, ed in particolare la ridotta sezione della careggiata, nonché la presenza nella maggior parte dei tratti interessati di pendenze e tornanti importanti dovute alla conformazione morfologica del territorio;

 RITENUTO allo scopo di salvaguardare l’incolumità, la sicurezza dei fruitori e non aggravare ulteriormente le condizioni della sede stradale, di vietare il transito ai veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali della strada comunale Grotte;

VISTE le ridotte dimensioni della strada, nonché le servitù di tipo agricolo che sulla strada stessa sono presenti e che, ai fini della sicurezza della circolazione, si rende necessario ed urgente vietare il transito a tutti i veicoli con peso pari o superiore a 35 q.li, con esclusione degli automezzi agricoli, degli automezzi leggeri, degli automezzi delle Forze di Polizia, di Pronto Intervento e di Pronto Soccorso, traffico locale;

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante il nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

 VISTO il D.P.R. n.485/1992 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

 VISTA la circolare del Ministero dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale n. 62 del 05/08/1993;

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

1)   È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO di tutti i veicoli con peso pari o superiore a 35 quintali sulla Strada Comunale “Grotte” come da apposita segnaletica stradale verticale apposta in loco.

 1)   Sono esclusi dal presente provvedimento i seguenti veicoli:

-          residenti;

-          automezzi agricoli;

-          automezzi leggeri;

-          automezzi appartenenti alle Forze dell’Ordine, di Pronto Intervento e di Pronto soccorso;

-          veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti;

-          automezzi autorizzati per particolari e specifiche esigenze;

 2)   E’ consentita altresì la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 35 quintali, al di fuori delle casistiche riportate al punto precedente, solo se preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale, il quale, acquisita la specifica richiesta, provvederà ad impartire le prescrizioni per il/i transito/i e, se del caso, potrà richiedere un deposito cauzionale / polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni che possono derivare al demanio comunale;

 DISPONE

 

L’apposizione della prescritta segnaletica stradale ad implementazione del presente dispositivo a cura del personale operaio comunale.

 L’esecuzione della presente Ordinanza da parte del Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizi di Polizia Stradale (ex art. 12 C.d.S.).

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Sindaco.

 La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente come per Legge.

 

AVVERTE

 

Che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi delle norme vigenti.

 Che ai sensi del D.Lgs 104/2010 avverso il presente provvedimento Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 E’ altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente questo provvedimento, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.Lgs 285/92.

 La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per la dovuta pubblicità.

 Si trasmette per conoscenza e per quanto di rispettiva di competenza:

-          All’Ufficio Tecnico comunale.

-          Al Responsabile della pubblicazione on-line.

-          All’Ufficio Polizia Locale.

-          Al Comando Stazione Carabinieri di Trivento.

-          Alla Prefettura di Campobasso.

 Dalla Residenza Municipale, addì 10/04/2026

 Il Sindaco

 

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2026, 16:48

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