REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

41 DEL 05-07-2021

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI

BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL MOLISE - ANNO 2021.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la L.R. n. 10 del 2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l’art. n. 33 dello Statuto della Regione;

VISTA la D.G.R. n. 409 del 12 agosto 2016 con i relativi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di

boschi e di terreni montani”;

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931, "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;

VISTE la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e s.m.i., concernente la conservazione degli uccelli

selvatici, e la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e s.m.i., relativa alla conservazione degli

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della Legge n. 59 del 15 marzo 1997";

VISTA la L. n. 353 del 21 novembre 2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che prevede a

carico delle Regioni la programmazione della lotta attiva contro gli incendi boschivi, mediante il

coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali e che obbliga ogni Regione

all’elaborazione del Piano Regionale per la programmazione dell’attività di previsione, prevenzione e lotta

contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri e dalla

quale si desumono le competenze in materia di lotta agli incendi boschivi”;

VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, recante “Linee guida relative ai Piani regionali per la

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L. n. 116 dell’11 agosto 2014, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3536 dell’8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai

sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;

VISTO il D. Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle

funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),

della Legge n. 124 del 07 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018, “Codice della Protezione Civile”;

VISTA la L.R. n. 34 del 29 settembre 1999, “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti

amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della Legge n. 142 dell’8 giugno

1990, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998”;

VISTA la L.R. n. n. 6 del 18 gennaio 2000, “Legge forestale della Regione Molise”;

VISTA la L.R. n. 10 del 17 febbraio 2000, “Disciplina del sistema regionale di Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R. n. 889 del 29 luglio 2008, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)",

introdotte con D.M. del 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 486 dell’11 maggio 2009, “Direttiva in materia di Valutazione di Incidenza per piani,

programmi e interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei Siti di

Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise,

in attuazione del D.P.R. n.357dell’8 settembre 1997, così come modificato con il D.P.R. n. 120 del 12

marzo 2003”;

VISTA la L.R. n. 4 del 26 marzo 2015, “Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e

della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati”;

VISTO l’art. n. 10 della L.R. n. 4 del 10 maggio 2019, “Legge di stabilità regionale 2019”, di modifica della

L.R. n. 4 del 26 marzo 2015, “Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della

pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati”;

VISTO il Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

(Piano AIB) - Revisione capitoli 7 e 9, approvato con DGR n. 174 del 17.06.2021, che definisce l’assetto

organizzativo dei servizi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTE le Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché, i

rischi conseguenti per la stagione estiva 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, relative alle “Attività

antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e

raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia ed ai rischi conseguenti”

del 07.05.2021 (prot. n. PRE/0021912);

PRESO ATTO delle procedure e delle disposizioni contenute nei “Piani speditivi di emergenza comunale

rischio incendi di interfaccia”, redatti dal Servizio regionale di Protezione Civile ed adottati dai Comuni della

Regione Molise;

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020,

con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, con Delibera del

Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente

prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché, con l’ulteriore Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio

2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, ed, infine, con Delibera del

Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio

2021;

RITENUTO di confermare, per l’anno in corso, la decorrenza del periodo di grave pericolosità per gli

incendi boschivi dal 16 luglio al 30 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe;

VISTO che, nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio di Protezione Civile

della Regione Molise, è attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui alla L. n. 353/2000,

secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo

disponibili;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

Art. 1

SI RENDE NOTO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI

per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Molise

dal 16 luglio al 30 settembre 2021.

Per il suddetto periodo, è attivata, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, la Sala

Operativa Unificata Permanente (SOUP).

Art. 2

E’ obbligatoria l’osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia che, a titolo,

comunque non esaustivo, si riportano, in stralcio, nell’allegato A) del presente provvedimento del quale

costituisce parte integrante.

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in

materia.

Art. 3

Le Province competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla navigazione delle acque interne, ai

sensi della Legge regionale n. 18 del 23 dicembre 1998, avranno cura di vietare attività negli spazi aerei e

terrestri individuati dalle direttrici di carico dei mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile al fine di

poter effettuare i necessari rifornimenti d’acqua, secondo le disposizioni e procedure pubblicate dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, “Concorso della flotta aerea

dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - Edizione 2021” del 09.06.2021 (prot. EME/27015);

.Art. 4

Tutte le somme provenienti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie, previste per I’inadempimento al

presente Decreto, dovranno essere accreditate sul conto corrente della Regione Molise e destinate a

finanziare attività di previsione, prevenzione, informazione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Art. 5

Il Direttore del Servizio di Protezione Civile notificherà il presente Decreto alle Prefetture di Campobasso

ed Isernia, a tutti i Sindaci della Regione Molise, ai Presidenti delle Province di Campobasso ed Isernia, ai

Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane, al Comando Legione Carabinieri Abruzzo -

Molise, alla Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Reparto Carabinieri per la

Biodiversità di Isernia, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 6

E’ fatto obbligo, a tutte le autorità competenti, di dare massima diffusione del presente Decreto.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.).

Art. 8

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. ed è fatto obbligo, a chiunque

spetti, di osservarlo e farlo osservare.

 

Allegato A)

 

DISPOSIZIONI E BUONE PRATICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE

  1. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive,

nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne

immediata comunicazione alle strutture operative di Protezione Civile (Sala Operativa Regionale) e/o alle

competenti Autorità Locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell’evento.

  1. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise:
  2. a) in osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro

gli incendi boschivi vigente, ai sensi della Legge n. 353/2000, art. n. 3, comma 9, sono da

considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi e, pertanto,

vietate nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive, le seguenti attività:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le

aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5);

- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che

possa creare comunque pericolo di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli

pirotecnici, fatta eccezione per le modalità e nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 3);

Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 10 della

Legge n. 353/2000;

  1. b) in osservanza alla L.R. n. 6/2000 e Regio Decreto n. 3267/1923, come regolarmente nelle

vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere

fuochi, anche controllati, entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di “radure” e

superfici boscate vincolate e non.

Per la trasgressione, ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall’art. n. 28 delle

P.M.P.F;

  1. c) in osservanza della L.R. n. 8/2005 e s.m.i., fino al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le

stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri, nonché, quelle

infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e

ferrovie. E’ altresì vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da

decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o

combustibile. Per le trasgressioni ai sopra indicati si applicano le sanzioni previste

dall’art. n. 7 della L.R. n. 8/2005 e s.m.i..

  1. Per l’accensione dei fuochi pirotecnici, nelle zone di cui al punto 2), è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati

organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco, alla Sala Operativa Unificata

Permanente (SOUP) ed alle Forze dell’Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione

delle misure preventive adottate per evitare l’innesco accidentale di incendi, nonché, l’indicazione sulla

consistenza delle squadre di pronto intervento. Queste ultime, dotate di idonei mezzi AIB e DPI, devono

essere in grado di prevenire I’innesco e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. I Sindaci

dovranno verificare sul posto, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, l’effettiva presenza delle squadre, dei

mezzi e dei presidi AIB indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Laddove tali presidi siano

inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di

propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l’attività pirotecnica.

  1. Le società di gestione delle Ferrovie dello Stato, I’Anas, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i

Consorzi di Bonifica ed i Commissari liquidatori delle Comunità Montane provvedono, lungo gli assi viari di

rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate,

arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine,

cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro

materiale infiammabile.

  1. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il pic-nic, campeggio, bivacco e provviste di

acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2), a condizione che sia assicurata la sorveglianza da

parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel

rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche

mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e moto pompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei,

per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere.

  1. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono

tenuti, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente Decreto, a realizzare una fascia di protezione della

larghezza di 20 metri, sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale

facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa

antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità,

anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi

idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi

complessi turistici o residenziali. Inoltre, dovranno predisporre apposita cartellonistica, ben visibile,

indicante le vie di fuga ed i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e

accessibili.


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