Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, fino al 7 marzo 2021, sono prorogate le misure nei territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
Inoltre, le medesime disposizioni sono estese anche ai territori comunali di Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti.
ORDINANZA 11/2021
Articolo 1
1. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 e nell’articolo 1, comma 1,
l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 9 del 7 febbraio 2021 è
prorogata fino al 7 marzo 2021.
2. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale
della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 si estendono ai territori comunali di
Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti.
Articolo 2
1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 7 marzo 2021.
2 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice
penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è
comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla
Prefettura di Campobasso e ai Sindaci di Campomarino, Termoli, Acquaviva Collecroce,
Bonefro, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera,
Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio,
Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del
Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Felice del
Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis,
Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
ORDINANZA 10/2021
Articolo 1
1. È prorogata fino al 28 febbraio 2021 l’efficacia delle disposizioni contenute:
a) negli articoli 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre
2020;
b) nell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 6 del 16 gennaio 2021;
c) nell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 8 del 31 gennaio 2021.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul
BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Istruzione, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, all’Ufficio scolastico Regionale per il Molise e ai
Sindaci dei comuni molisani.
2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
ORDINANZA 8/2021
Articolo 1
1. L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 è ulteriormente prorogata fino al 14 febbraio
2021, nonché della disposizione contenuta nell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale Molise n. 6 del 16 gennaio 2021.
Articolo 2
1. In deroga all’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 6 del 16
gennaio 2021 è facoltà dei Sindaci autorizzare la macellazione domiciliare di animali suini, previo
accertamento della compatibilità dello svolgimento della suddetta attività con l'andamento della
situazione epidemiologica, impartendo specifiche disposizioni atte ad assicurare il distanziamento
interpersonale e eventuali assembramenti.
ORDINANZA 6/2021
Articolo 1
1. L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 è ulteriormente prorogata fino al 31 gennaio
2021.
Articolo 2
1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in deroga all’articolo
13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto
divieto di macellare animali suini a domicilio.
Articolo 3
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione, all’ Albo Protorio, e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Istruzione, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, all’Ufficio scolastico Regionale per il Molise e ai Sindaci dei comuni molisani.
2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 16-01-2021
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA
ORDINANZA 2/2021
Articolo 1
1. L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 è prorogata fino al 17 gennaio 2021.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della
Salute, al Ministero dell’Istruzione, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, all’Ufficio scolastico
Regionale per il Molise e ai Sindaci dei comuni molisani.
2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 05-01-2021
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA
ORDINANZA 51/2020
Articolo 1
Misure di contenimento nell’ambito dell’attività di istruzione
1. Dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è sospesa sull’intero territorio regionale l’attività di didattica in
presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo
periodo dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza.
2. Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche
primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di garantire la formazione scolastica
mediante il ricorso alla didattica digitale.
3. In deroga al comma 1 è facoltà dei Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie
ubicate nei propri territori dell’attività di didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di
organizzazione del servizio scuolabus.
Articolo 2
Misure di contenimento nell’ambito dell’utilizzo del trasporto pubblico
1. È fatto divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all’interno del proprio comune
di residenza, domicilio o dimora o per il raggiungimento di altri luoghi all’interno del territorio regionale.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non opera per gli spostamenti dettati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché qualora l’utilizzo del mezzo di
trasporto pubblico costituisca la prima tratta per il raggiungimento di territori di altre regioni.
Articolo 3
Misure di contenimento per i rischi connessi alla mobilità intraregionale
1. Tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza abbiano
soggiornato per più di 48 ore nel territorio di altre regioni, una volta giunti nel territorio della regione Molise
hanno l’obbligo:
a) di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid.org;
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica,
quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente
lettera a).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il
territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovare
ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a
tampone, anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio molisano.
3. I soggetti sottoposti a quarantena ai sensi del precedente comma 1, lettere b), in deroga a quanto
previsto dalla medesima disposizione sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dandone preventiva
comunicazione scritta all’indirizzo covid.org ed indicando nella medesima comunicazione la modalità di
spostamento e il luogo di destinazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia qualora i soggetti, una volta giunti sul
territorio regionale, si siano sottoposti, con esito negativo, a tempone, anche antigenico, e ne abbiano dato
comunicazione all’ASREM con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della
regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail
covid.com entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano usufruito del
servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
6. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle
misure di cui al comma 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.
7. Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione della misura di cui all’art.1, comma 1,
lettera b) (quarantena obbligatoria), della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione all’indirizzo
mail covid.org
Articolo 4
Misure di contenimento del rischio di assembramento in particolari luoghi pubblici
1. È demandato ai Sindaci dei comuni molisani il compito di individuare strade o piazze nei centri urbani dei
rispettivi territori potenzialmente suscettibili di situazioni di assembramento e, ove esistenti, di disporre con
propria ordinanza la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la
possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
2. Ai fini del monitoraggio sul corretto esercizio delle funzioni demandate di cui al precedente comma 1 è
fatto obbligo ai Sindaci di comunicare con cadenza settimanale alla Presidenza della Regione Molise l’esito
della valutazione operata e i conseguenti provvedimenti adottati.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 7 gennaio 2021.