IL SINDACO


CONSIDERATO che:
- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- con la stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;
- è necessario disciplinare un uso razionale dell'acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa per evitare che una eventuale siccità possa condurre a situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell'approvvigionamento idrico;
- è necessario adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri di acqua potabile nel territorio comunale e garantire le necessarie priorità all'uso domestico e civile;
- è necessario limitare gli usi impropri dell'acqua potabile come l'innaffiamento di orti e giardini privati, il ricambio di acqua delle piscine private, ed il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;
VISTO il repentino aumento della temperatura atmosferica di questi giorni e che con l’approssimarsi della stagione estiva, stanno crescendo i prelievi dalle reti acquedottistiche, con inevitabili potenziali ripercussioni sulla continuità dell’erogazione del servizio di fornitura agli utenti finali;
RITENUTO pertanto impartire disposizioni volte a razionalizzare l'uso dell'acqua potabile al fine di prevenire possibili problematiche di approvvigionamento idrico che si potrebbe verificare durante la stagione estiva con conseguenti disagi per i cittadini;
VISTI:
- il Dlgs 152/2006, “norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza e l'art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità per il consumo umano;
- il D. lgs. 267/200 “TUEL” ed in particolare l'art. 7 bis;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'Art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, si prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;


ORDINA

1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022, a
tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita
2. dal pubblico acquedotto;
3. che i prelievi dell'acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti
esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari ovvero per tutte le attività regolarmente
autorizzate che necessitino dell'uso dell'acqua potabile;
4. a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di piscine, nonché vasche da giardino, fontane
ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di riciclo dell'acqua, di prendere contatto con il
Gestore del servizio idrico prima di iniziare il riempimento, al fine di concordare modalità e

tempi;

COMUNICA

l'utilizzo improprio dell'acqua e specificatamente nei seguenti casi:
- per il lavaggio di cortili e piazzali;
- per il lavaggio domestico di autovetture e motocicli;
- per l'irrigazione e innaffiamento di giardini, prati ed orti privati;
- per il riempimento di cisterne;
- per il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di
impianto di riciclo dell'acqua, se non previo contatto con il Gestore del Servizio Idrico al fine di
concordare modalità e tempi di riempimento;
- per qualunque altro uso ludico.
Sono esentati tutti coloro che si approvvigionano da pozzi di proprietà.

DISPONE

 Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio;
 Che copia della presente sarà notificata:
- Alla Prefettura di Campobasso;
- Al Gestore del servizio idrico;
AVVERTE
- che le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai
sensi dell'Art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'Art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24/11/1981 n. 689;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.


Il Sindaco
Giovanni Galli

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